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Attività dell’ARERA in materia di servizi idrici

Deliberazione 43/2017/R/idr -Intimazione ad adempiere agli obblighi in materia di misura d’utenza del servizio idrico integrato, approvati con deliberazione dell’autorità 218/2016/R/idr  

Con tale delibera l’Autorità intima ai 47 gestori che hanno proposto istanza di deroga dall’applicazione della delibera 218/16 in tema di misura del SII (tra cui ACEA Ato2, Gori, Gesesa e tutte le società toscane del Gruppo Acea) di adempiere entro e non oltre il 31 dicembre 2017 agli obblighi relativi:

  • alla disciplina del ripassi per punti di consegna con misuratore non accessibile o parzialmente accessibile dopo 2 tentavi falliti (art. 7.3 i);
  • alla comunicazione all'utente del giorno e della fascia oraria del passaggio per la raccolta della misura entro 5 - 2 gg. lav. antecedenti il passaggio stesso (art. 7.4 i);
  • agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla misura di utenza all'ARERA (art. 15)

La violazione dei nuovi termini (successivi a quanto stabilito nella delibera 218/16) costituisce presupposto per l’avvio di un’istruttoria formale volta all’adozione di provvedimenti sanzionatori caratterizzati dal carattere grave della violazione per la rilevanza degli interessi pubblici che la disciplina in tema di misura intende tutelare.

Deliberazione 440/2017/R/idr - Modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016  

Il provvedimento, approvato a seguito di preventiva consultazione (DCO 281/2017/R/idr) ha definito le modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario – dovranno trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

Comunicato 20 marzo 2017 – Raccolta dati QUALITA’ CONTRATTUALE    

Con comunicazione sul proprio sito internet l’ARERA ha dato avvio a partire dal 20 marzo 2017 alla raccolta tramite extranet dei dati e delle informazioni relativi alla Qualità contrattuale del servizio idrico integrato con riferimento al periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Testo Integrato della regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII) allegato alla deliberazione 655/2015/R/IDR. Il termine previsto per l’invio dati da parte dei gestori era l'11 aprile 2017 mentre per la validazione da parte degli EGA il termine era fissato al 27 aprile 2017.

ACEA Ato2 e ACEA Ato5 hanno provveduto all’invio dei dati e delle informazioni richieste entro i termini prescritti.

Delibere 569/2017/E/idr e 627/2017/E/idr -“Approvazione di dieci (4 per la delibera 569 e 6 per la delibera 627) verifiche ispettive in materia di tariffe del Servizio idrico Integrato”  

Con i due distinti provvedimenti l’Autorità ha approvato l’effettuazione di nuove verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell’ambito e degli altri soggetti competenti, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2018. Quattro verifiche interesseranno gestori o Enti d’Ambito in materia in materia di regolazione tariffaria per il primo e il secondo periodo regolatorio (anni 2012-2015 e anni 2016-2019), e sei verifiche riguarderanno situazioni nelle quali si è pervenuti alla determinazione delle tariffe d’ufficio o all’esclusione dall’aggiornamento tariffario.

Le verifiche e gli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori saranno effettuati in ottemperanza alla Delibera 388/2017/E/com “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”.

DCO 603/2017/R/idr – Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti.  

La consultazione s’inquadra nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità con la deliberazione 638/2016 in materia di regolazione della morosità nel SII. Gli obiettivi proposti sono quelli di introdurre regole minime omogenee a livello nazionale, superando, quindi, le difformità delle procedure attualmente previste nelle Carte del servizio e nei Regolamenti di utenza adottati dai diversi gestori, ma anche di attuare pienamente le disposizioni contenute nel DPCM 29 agosto 2016 che, in linea alla specifica previsione contenuta nel c.d. Collegato Ambientale (Legge 28 dicembre 2010 n.221), ha declinato le regole e i principi da rispettare nella disciplina e nel contenimento della morosità (tra questi il principio del quantitativo minimo vitale da garantire agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico-sociale, garantito a tutte le utenze domestiche residenti a tariffa agevolata, sempre nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni). In tale ottica e con queste finalità, l’Autorità propone i primi orientamenti relativamente alle procedure di costituzione in mora delle utenze morose disalimentabili nonché agli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione della fornitura, alle tempistiche e alle modalità di riattivazione della fornitura sospesa per morosità, alle casistiche di utenze morose non disalimentabili. Per quanto concerne gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di disagio economico sociale, l’Autorità propone che la sospensione della fornitura non possa essere effettuata qualora le utenze in questione siano destinatarie del bonus sociale idrico. Nel caso delle utenze condominiali, inoltre, l’Autorità è orientata a ritenere che l’interlocutore del gestore sia rappresentato dal condominio ovvero dall’utenza condominiale rappresentata dall’amministratore di condominio, a cui andranno pertanto applicate le procedure in materia di messa in mora e sospensione della fornitura previste.

Delibera 665/2017/R/idr “Approvazione del testo integrato corrispettivi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”

Il provvedimento, adottato dopo un articolato processo di consultazione, definisce i principi e le linee guida del riordino dei corrispettivi in un’ottica di razionalizzazione delle tipologie d’uso (e delle sotto-tipologie) - siano esse domestiche o non domestiche - nonché dell’omogeneizzazione delle strutture tariffarie attualmente in vigore. In particolare, per la tipologia domestica si prevede una semplificazione e contenimento delle sotto-tipologie (uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente ed eventuali due ulteriori sotto-tipologie di usi). Per le utenze domestiche residenti, l’articolazione

tariffaria prevede per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, una quota variabile, proporzionale al consumo e - limitatamente al servizio di acquedotto - modulata per fasce (agevolata, base e da una a tre fasce di eccedenza) e una quota fissa, non correlata al consumo. Per la quota variabile di acquedotto, è prevista l’applicazione di una fascia di consumo minima agevolata (determinata con riferimento al quantitativo minimo vitale fissato dal DPCM 13 ottobre 2016 in 50 litri/abitante/giorno) e configurata sulla base di un criterio pro-capite. La quota variabile del servizio di acquedotto, inoltre, viene definita in base all’effettiva numerosità dei componenti, se la relativa informazione risulti già disponibile all’EGA; in caso contrario sulla base di un criterio pro-capite di tipo standard (utenza tipo domestica residente pari a 3 componenti), fino al completamento del set informativo necessario, da attuarsi al massimo entro il 2021. Per gli usi non domestici, è previsto l’obbligo (a partire dal 2018) di ricondurre le tipologie di uso non domestico alle sei previste dall’Autorità (Uso industriale; Uso artigianale e commerciale; Uso agricolo e zootecnico; Uso pubblico non disalimentabile; Uso pubblico disalimentabile; Altri usi).Per tale tipologia è inoltre previsto il superamento del minimo impegnato e una struttura tariffaria binomia (quota fissa e quota variabile). Relativamente all’applicazione corrispettivi tariffari per l’anno 2018, l’Autorità stabilisce che il gestore, almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata.

Per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali, è prevista l’applicazione di una struttura trinomia articolata in quota fissa (interamente attribuita al servizio di fognatura), quota “capacità” (interamente attribuita alla depurazione) e quota variabile (proporzionale ai volumi scaricati e alla qualità dei reflui) e del rispetto del previsto vincolo sui ricavi ( flessibilità massima del +10%) e della condizione di sostenibilità per singolo utente industriale (incremento di spesa non superiore al 10%).

Le nuove regole per il riordino dei corrispettivi all’utenza finale, incluso l’applicazione della struttura trinomia della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, rinviando al 2020 (in coordinamento con la disciplina unbundling) l’applicazione di un criterio uniforme di allocazione del costo di depurazione tra utenti industriali ed utenti domestici, e imponendo comunque, a partire dal 1° gennaio 2022, l’applicazione obbligatoria del criterio pro-capite basato sulla numerosità effettiva dei componenti per la quota variabile del servizio acquedotto per gli utenti domestici residenti.

Delibere 917/2017/R/idr – Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)  

Con tale provvedimento l'Autorità ha definito la disciplina della qualità tecnica del SII con un approccio che tiene in considerazione le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi. Il nuovo modello, definito in esito ed in continuità con l'ampia consultazione effettuata (DCO 562/2017/R/idr e DCO 748/2017/R/idr ) è basato su un sistema di indicatori composto da:

  • prerequisiti: che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
  • standard specifici: che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici;
  • standard generali: ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

A ciascun macro-indicatore è associata una griglia di classificazione che consente di individuarne la classe di appartenenza e i conseguenti obiettivi annuali che il gestore è tenuto a conseguire, articolati in obiettivi di mantenimento per la classe più elevata e obiettivi di miglioramento per le altre classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate.

Al raggiungimento degli obiettivi è applicato un sistema di incentivazione, articolato in premi e penalità da attribuire, a partire dall'anno 2020, in ragione delle performance dei gestori registrate in ciascuno dei due anni precedenti e con tre stadi di valutazione (base, avanzato e di eccellenza). L’attribuzione avviene in una logica speculare per premi e penalità, secondo un’impostazione che tiene conto della situazione di partenza e delle variazioni di performance . Per i livelli avanzati e di eccellenza, viene applicato un’analisi multicriterio che utilizza la metodologia TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution).

La copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla Qualità Tecnica avviene secondo quanto stabilito dal metodo tariffario (MTI-2), come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr. In particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi (PdI), è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario (PEF) o, qualora ricorrano le condizioni, in applicazione delle disposizioni previste in ordine alla revisione straordinaria. L'Ente di governo dell'ambito può formulare, comunque, specifica istanza per la copertura di eventuali costi operativi aggiuntivi. 

La delibera prevede l'applicazione del sistema di indicatori alla base della Qualità Tecnica - nonché l'avvio del loro monitoraggio - a partire dal 1° gennaio 2018 (sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016, mentre dal 1° gennaio 2019 sarà sulla base del valore nell'annualità precedente, ove disponibile), e dal 1° gennaio 2019 l'applicazione delle norme concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, previsti dallo stesso provvedimento.

Per il solo macro-indicatore M2 è prevista l’entrata in vigore del meccanismo incentivante (premi/penalità) a partire dall’anno 2020, fermo restando l’obbligo di monitoraggio.

Sono rinviate a provvedimenti successivi la definizione di tempistiche e modalità per la comunicazione dei dati oggetto di monitoraggio e il Manuale tecnico.

Delibere 918/2017/R/idr – Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato  

A valle della consultazione di novembre 2017 (DCO 767/2017/R/Idr) l’Autorità ha emanato il provvedimento finale che definisce regole e procedure ai fini dell’aggiornamento biennale (2018-2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, integrando l’Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 (Delibera 664/2015/R/idr ). Il termine previsto per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 è il 30 aprile 2018. Ai fini delle rideterminazioni tariffarie sono aggiornati i parametri relativi ai tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi, ai valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi e al costo medio di settore della fornitura elettrica. Nell'ambito delle misure a sostegno degli investimenti, il provvedimento prevede, in continuità con il biennio precedente, specifici controlli sull'effettiva realizzazione degli investimenti previsti per gli anni 2016 e 2017, nonché sulla congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, ed aggiorna alcuni parametri del calcolo degli oneri finanziari e fiscali, riconosciuti in tariffa. Inoltre, con il provvedimento si richiede che l'Ente di governo dell'ambito riveda e aggiorni la propria programmazione degli interventi delineando, in occasione del recepimento degli obiettivi specifici identificati dalla regolazione della qualità tecnica, le strategie di intervento da privilegiare, con le connesse ricadute in termini tariffari. Con la delibera in esame vengono, infine, quantificate la componente tariffaria UI2, da destinare prevalentemente alla promozione della qualità tecnica e, con riferimento all’introduzione dal 1° gennaio 2018 del bonus sociale idrico per le utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, la componente tariffaria (UI3) per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico.

DCO 899/2017/E/idr – Sistema di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Orientamenti finali  

Il provvedimento (che segue la prima consultazione sul tema DCO 667/2017/E/idr) definisce gli orientamenti finali dell’Autorità per la definizione delle modalità di estensione agli utenti del servizio idrico del sistema di tutele attualmente in essere per i clienti degli altri settori regolati. Il provvedimento pone in consultazione lo “Schema di disciplina transitoria ( per il periodo di un anno) per il settore idrico relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del SII” e lo “Schema di regolamento relativo alle attività svolte dallo sportello con riferimento al trattamento dei reclami degli utenti dei servizi idrici”.

Le delibere 900/2017 e 920/2017 completano il quadro regolatorio per l’estensione del sistema di tutele al SII ampliando le attività di avvalimento di AU anche al settore idrico (con oneri a carico del "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" alimentato dalla componente UI2) e modificando la denominazione dello “Sportello per il consumatore di energia” in “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente”.

Legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 27 dicembre 2017)  

Relativamente al servizio idrico integrato, la legge 205 del 27 dicembre 2017 ha approvato il cosiddetto emendamento sulle “maxibollette”, riducendo a due anni i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico nei rapporti tra i clienti (domestici, professionisti e microimprese) e il venditore. Tali norme si applicano con riferimento alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020.

Sentenze TAR Lombardia sui ricorsi presentati da alcuni Gestori  

In data 15 aprile 2016 il Collegio di periti, individuato con Ordinanza 4745/2015 del Consiglio di Stato, nell’ambito dei procedimenti innanzi ad esso pendenti ed aventi ad oggetto gli appelli avverso la delibera 585/12/R/idr sul

Metodo tariffario (idrico) transitorio – MTT, ha depositato lo schema di relazione predisposto per rispondere ai quesiti del Collegio giudicante.

Tali quesiti vertevano sulle seguenti questioni:

  • se le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento (art. 18.2) e la componente di copertura della rischiosità (art. 18.3) rientrino, o meno, entro i limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi del capitale investito;
  • se i parametri applicati costituiscano, o meno, eventuali duplicazioni di fattori di rischio già considerati in altre parti della deliberazione in questione, e se i coefficienti in concreto determinati implichino, o meno, un’eventuale illogica sovrastima del fattore di rischio all’interno della componente di copertura della rischiosità (art. 18.3).

In risposta a tali quesiti il Collegio peritale ha affermato che, complessivamente, la metodologia contenuta nella Delibera (nonché i singoli parametri adottati nell’art. 18 dell’allegato A della Delibera) è in larga parte riconducibile alla metodologia standard del WACC e, come tale, è certamente attendibile, ragionevole e coerente con le conoscenze dell’economia industriale, ed è anche in linea con la pratica della regolamentazione in Italia e all’estero.

Il Collegio peritale non ha infine riscontrato nelle formule e nei parametri duplicazioni di fattori di rischio già considerati in altre parti della Delibera e ritiene che i coefficienti, in concreto determinati, non implichino alcuna illogica sovrastima del fattore di rischio all’interno della componente di copertura della rischiosità. Il 15 dicembre 2016 si è tenuta l’udienza finale del giudizio e il 26 maggio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 2481/2017 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo le conclusioni del collegio peritale, ha ribadito la piena legittimità della metodologia tariffaria adottata dall’Autorità in quanto la definizione dei singoli parametri sulla base dei criterio della sola copertura del costo efficiente ed anche il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico rispetto a quello elettrico o del gas, elimina tendenzialmente ogni garanzia di rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi del capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza, in linea con il dettato referendario e con il principio full cost recovery. Con tale sentenza sono stati quindi respinti gli appelli Codacons e Acqua Bene Comune/Federconsumatori, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.

Rimangono tuttora pendenti anche gli altri ricorsi presentati dalle società del Gruppo al TAR Lombardia avverso la delibera n. 643/2013/R/Idr (MTI) e la delibera n. 664/2015/R/idr l’ARERA (MTI-2).