È noto che il Gruppo ACEA opera prevalentemente nei mercati regolamentati ed il cambiamento delle regole di funzionamento di tali mercati nonché le prescrizioni e gli obblighi che li caratterizzano possono significativamente influire sui risultati e sull’andamento della gestione. Pertanto il Gruppo si è dotato di una struttura che possa intensificare i rapporti con gli organismi di governo e regolazioni locali e nazionali.
Tale struttura assicura il monitoraggio della evoluzione normativa, sia nella fase di supporto alla predisposizione di commenti ed osservazioni ai Documenti di Consultazione, in linea con gli interessi delle società del Gruppo, che nella coerente applicazione delle disposizioni normative all’interno dei processi aziendali, dei business dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
La natura del business espone inoltre il Gruppo Acea al rischio di non conformità alla normativa a tutela dei consumatori ex D.lgs. 206/2005, ossia il rischio connesso principalmente alla commissione di illeciti consumeristici/pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole (attraverso attività quali: omissione di informazioni rilevanti, diffusione informazioni non veritiere/forme di indebito condizionamento, clausole vessatorie nei rapporti commerciali con i consumatori, oltre che a rischi di non conformità alla normativa a tutela della concorrenza , ossia il rischio connesso principalmente al divieto, per le imprese, di porre in essere intese restrittive della concorrenza e di abusare della propria posizione dominante sul mercato (attraverso attività quali: ripartizione del mercato, manipolazione delle gare d’appalto, accordi restrittivi e altri tipi di accordi anticoncorrenziali, scambio di informazioni sensibili sotto i profili commerciale/concorrenziale potenzialmente in grado di costituire un’attività di cartello).
Le regole di assetto territoriale e di governance del servizio idrico integrato continuano ad essere oggetto di specifici interventi normativi; in particolare con riferimento ai provvedimenti connessi al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (Riforma MADIA) e in materia ambientale con il c.d. Collegato Ambientale (Green Economy). Ulteriori sviluppi sono attesi dal più volte citato progetto di legge ex Daga (S 2343), quando avrà terminato il suo complesso iter approvativo.
Tra i rischi normativi sono comprese tutte quelle non conformità, con particolare riguardo per il Gruppo ACEA alle violazioni in materia di ambiente (generati ad es. dalle attività di produzione e/o trattamento dei reflui urbani e dei rifiuti, , e di salute e sicurezza sul lavoro, mitigati attraverso l’adozione di sistemi di gestione certificati, rispettivamente UNI EN ISO 14011:2015 e BS OHSAS 18001:2007), che possono provocare l’applicazione di sanzioni amministrative e/o penali, anche di natura interdittiva.
Al riguardo, alcuni delitti di nuova introduzione sono andati ad ampliare il catalogo dei reati presupposto in grado di attivare la responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, imponendo un aggiornamento dei modelli organizzativi.
La Legge 199 del 2016 in vigore dal 4 novembre 2016, ha modificato l’art. 603-bis del codice penale, «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», e lo ha inserito fra i reati presupposto all’art. 25-quinquies.
Il D.lgs. 38 del 2017 in vigore dal 14 aprile 2017, ha modificato l’art. 2635 «Corruzione tra privati» del Codice Civile e ha introdotto ex novo l’art. 2635 bis «Istigazione alla corruzione tra privati» inserendolo nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 all’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).
La Legge 30 novembre 2017, n. 179, in vigore dal 29 dicembre 2017, ha introdotto, nel D.lgs. 231/2001 ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 6, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio (cd. “Whistleblowing”).
Ulteriori reati presupposto introdotti nel corso del 2017, ovvero:
Legge 17 ottobre 2017, n. 161 in vigore dal 19 novembre 2017, che all’art. 30, co. 4, che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare” del D.lgs. 231/01; cd. Legge europea 2017, approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2017, la quale, all’art. 5, comma 2, che introduce nel D.lgs. 231/01 l’art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”, sanzionando l’ente in caso di commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; pur essendo stati presi in considerazione, sono stati valutati come difficilmente realizzabili nell’ambito delle attività aziendali.
Tra gli ulteriori rischi normativi che possono potenzialmente assumere particolare rilevanza per il Gruppo ACEA, si evidenziano infine quelli derivanti dal nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 GDPR; ACEA ha già avviato una ricognizione dei processi aziendali più esposti, finalizzata alla costituzione di un modello di Governance della Privacy e all’integrazione dei nuovi principi previsti dalla normativa.
Con Legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122) sono state approvate nuove disposizioni in tema di reati ambientali.
In particolare, la citata Legge 68/2015 introduce, nel Codice Penale, il nuovo Titolo VI-bis -“Dei delitti contro l'ambiente” e modifica gli art. 257 e 260 del D.lgs. 152/2006.
I delitti di nuova introduzione vanno ad ampliare il catalogo dei reati presupposto in grado di attivare la responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, imponendo un aggiornamento dei modelli organizzativi.