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GALA

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Al 31 dicembre 2017 areti vanta crediti (per fatture scadute, a scadere e da emettere) per € 67 milioni comprensivi dei cd. oneri di sistema dovuti a GSE e CSEA.

Agli inizi del 2017 il grossista GALA ha interrotto i pagamenti dovuti ad areti ed agli altri distributori tra i quali ENEL, A2A ed Iren.

Agli inizi di aprile GALA è stata ammessa alla procedura di concordato in continuità finalizzato ad una ristrutturazione del debito con riserva di presentazione di un piano entro l’11 settembre.

Il 7 aprile 2017 areti ha proceduto alla escussione delle garanzie per l’ammontare di crediti scaduti di circa € 7 milioni e contestualmente ha richiesto a GALA l’integrazione delle garanzie medesime; la società ha rifiutato l’integrazione delle suddette garanzie, attraverso l’utilizzo strumentale di recenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in materia di versamento degli oneri di sistema, e ha presentato ricorso al Tribunale di Roma contro l’escussione delle garanzie. Il 12 aprile il Tribunale di Roma ha emesso un decreto cautelare «inaudita altera parte» che inibisce areti dall’esercizio della facoltà di escussione delle garanzie fissando l’udienza di comparizione per il 26 aprile.

A seguito di revoca del decreto cautelare, avvenuta con ordinanza del Tribunale di Roma del 30 maggio, areti ha notificato il 1° giugno la risoluzione contrattuale per mancato reintegro delle garanzie e contestualmente ha escusso le garanzie residue.

Essendo stato rigettato il reclamo di GALA contro l’ordinanza del 30 maggio e, di conseguenza, revocato il decreto cautelare emesso a favore di GALA contro la risoluzione contrattuale, il contratto di trasporto si è risolto il 26 luglio.

In relazione agli oneri di sistema, recenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato hanno sostanzialmente statuito che:

le garanzie rilasciate dai venditori ai distributori non devono comprendere gli oneri generali di sistema

questi ultimi devono essere versati ai distributori sulla base di quanto effettivamente riscosso a differenza di quanto attualmente stabilisce il sistema che prevede il pagamento sul fatturato.

Nelle more dell’appello presentato da ARERA contro le sentenze del TAR, è stata emanata la delibera 109/2017/R/eel con la quale è stato dato l’avvio ad un procedimento per l’individuazione di un meccanismo (perequativo) che tuteli l’esigenza dei venditori e dei distributori di non sopportare il rischio di mancato pagamento degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali. Tuttavia la delibera, impugnata da GALA, è stata sospesa dal Consiglio di Stato in data 29 maggio e rimessa al TAR per il merito.

Data la gravità della situazione che travolge, oltre ai principali distributori, anche le Pubbliche Amministrazioni che, tramite CONSIP, acquistavano l’energia da GALA e che, sulla base del quadro regolatorio vigente, saranno riversate nel mercato si salvaguardia, risulta ormai indifferibile l’individuazione di una soluzione di sistema che consenta di socializzare/perequare almeno gli oneri di sistema.

In questo quadro areti ha comunicato a GSE e CSEA che avrebbe corrisposto le quote di rispettiva spettanza tenendo conto di quanto maturato e non incassato sul fatturato riferito a Gala. Inoltre, areti ha inviato a ARERA un’istanza per l’attivazione di misure urgenti a copertura dei costi associati alla morosità, nell’immediato, nei confronti di Gala e, eventualmente, di altri venditori che dovessero ritrovarsi nelle medesime situazioni.

Rispetto alla posizione assunta nei confronti di GSE e CSEA, areti ha dovuto far fronte alle diffide al pagamento ricevute dai suddetti enti.

Il mancato pagamento degli oneri di sistema ha determinato in particolare il blocco dell’erogazione da parte a CSEA degli importi maturati a favore di areti per gli acconti di perequazione, motivo per cui areti ha deciso di procedere al versamento della quota in oggetto (€ 4,2 milioni), in modo da ottenere l’immediata erogazione degli importi da parte di CSEA, precisando tuttavia nella lettera di accompagno come il versamento sia stato effettuato “senza che ciò valga quale riconoscimento del debito”, rinviando alle sedi giudiziali l’accertamento circa la debenza da parte di areti nei confronti di CSEA delle somme non effettivamente incassate da GALA.

   

A seguito del ricorso depositato dal GSE il 2 ottobre u.s., è stato emesso decreto ingiuntivo nei confronti di areti con riferimento agli importi oggetto della prima diffida ricevuta, rispetto al quale in data 30 novembre u.s. è stato passato a notifica l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo da parte di areti, la cui linea difensiva è informata al principio della qualificazione degli oneri generali di sistema come oneri di natura “parafiscale” che conseguentemente porta il distributore ad essere considerato quale mero soggetto passante dell’onere da corrispondere.

 

In data 1° dicembre 2017 è stata depositata da parte di areti la memoria di costituzione nell’ambito del contenzioso nei confronti della compagnia assicurativa Euroins (società garante di Gala), nonché l’ingiunzione al pagamento delle somme non versate dalla suddetta compagnia assicurativa, la quale in giudizio sta sostenendo l’assenza della propria obbligazione ad adempiere attraverso l’escussione della polizza fideiussoria da parte di areti. Nella memoria di costituzione areti conferma le medesime tesi difensive già esposte nel giudizio nei confronti del GSE, richiedendo altresì che le due vicende processuali siano riuniti in un unico giudizio.

 

Con delibera 50/2018/R/eel del 1° febbraio 2018 l’Autorità ha approvato un meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema. Tale disciplina prevede il riconoscimento dei crediti maturati dal 1° gennaio 2016, con istanza per il riconoscimento da presentare entro luglio 2018 prendendo a riferimento le fatture scadute da almeno 12 mesi.

Tale disciplina prevede che possano accedere al meccanismo solo i distributori che hanno versato a CSEA e al GSE la quota di oneri per la quale chiedono il reintegro. Sono state introdotte inoltre alcune restrizioni tali da non consentire l’integrale riconoscimento della quota relativa agli oneri generali.

 

Allo stato della situazione, anche tenuto conto delle modifiche del quadro regolatorio derivanti dall’approvazione del meccanismo di reintegro degli oneri generali, si è proceduto prudenzialmente a rilevare la riduzione di valore del credito di areti verso GALA con riferimento alla quota trasporto e lavori maturata al 31 dicembre 2017, nonché alla quota di oneri generali che non verrebbero riconosciuti (€ 15,7 milioni).