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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente alla fine dell’esercizio e non adottati in via anticipata

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente alla fine dell’esercizio e non adottati in via anticipata

IFRS 9 Strumenti Finanziari
 

Il 25 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 9 Financial Instruments comprendente la parte sulla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, sul modello di impairment e sull’hedge accounting.

L’IFRS 9 riscrive le regole contabili dello IAS 39 con riferimento alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, incluse le operazioni di copertura.

Il principio prevede le seguenti tre categorie per la classificazione delle attività finanziarie:

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (“amortised cost”);

attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (“FVTPL” – “Fair value through profit and loss”);

attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo (“FVOCI” – “fair value through other comprehensive income”).

Con riferimento a tale classificazione, si segnalano le seguenti ulteriori disposizioni:

gli strumenti rappresentativi di capitale detenuti senza finalità di trading (“non trading equity instruments”), che andrebbero classificati nella categoria FVTPL, possono essere classificati in base ad una decisione irrevocabile dell’entità che redige il bilancio nella categoria FVOCI. In questo caso le variazioni di fair value (incluse le differenze cambio) saranno rilevate nell’OCI e non saranno mai riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio;

qualora le attività finanziarie, classificate nella categoria “amortised cost” o “FVOCI” creano un “accounting mismatch”, l’entità che redige il bilancio può decidere irrevocabilmente di utilizzare la “fair value option” classificando tali attività finanziarie nella categoria “FVTPL”;

con riferimento ai titoli di debito (“debt instruments”) classificati nella categoria FVOCI, si segnala che gli interessi attivi, le perdite su crediti attese (“expected credit losses”) e le differenze cambio dovranno essere rilevati nell’utile/(perdita) dell’esercizio. Nell’OCI andranno, invece, rilevati gli altri effetti derivanti dalla valutazione al fair value, che saranno riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio solo in caso di “derecognition” dell’attività finanziaria.

Per quel che riguarda le passività finanziarie il principio propone la classificazione già prevista nello IAS 39 ma introduce un’importante novità con riferimento alle passività finanziarie classificate nella categoria “FVTPL”, in quanto la quota della variazione del fair value attribuibile al proprio rischio di credito (“own credit risk”) dovrà essere rilevata nell’OCI anziché nell’utile/(perdita) dell’esercizio come attualmente previsto dallo IAS 39. Con l’IFRS 9, pertanto, un’entità che vede peggiorare il proprio rischio di credito, pur dovendo ridurre il valore delle proprie passività valutate al fair value, non deve riflettere l’effetto di tale riduzione nell’utile/(perdita) dell’esercizio bensì nell’Other Comprehensive Income.

 

L’IFRS 9 introduce un nuovo modello di impairment basato sulle perdite attese. L’entità deve contabilizzare sin da subito, ed indipendentemente dalla presenza o meno di un “trigger event”, le perdite attese future sulle proprie attività finanziarie, e deve continuamente adeguare la stima, anche in considerazione delle variazioni del rischio di credito della controparte, basandosi non solo su fatti e dati passati e presenti, ma dando la giusta rilevanza anche alle previsioni future. La stima delle perdite future deve essere fatta inizialmente con riferimento alle perdite attese nei prossimi 12 mesi, e successivamente, con riferimento alle perdite complessive nella vita del credito. Le perdite attese nei prossimi 12 mesi sono la porzione di perdite che si sosterrebbero nel caso di un evento di default della controparte entro 12 mesi dalla reporting date, e sono date dal prodotto tra la perdita massima e la probabilità che un evento di default avvenga.

Le perdite totali durante la vita dell’attività finanziaria sono il valore attuale delle perdite future medie moltiplicate per la probabilità che un evento di default avvenga nella vita della attività finanziaria.

L’IFRS 9 introduce un modello di hedge accounting volto a riflettere in bilancio le attività di risk management messe in essere dalle società, focalizzandosi sul fatto che se un elemento di rischio può essere individuato e misurato, indipendentemente dalla tipologia di rischio e/o di oggetto, lo strumento messo in essere per “coprire” tale rischi può essere denominato in hedge accounting, con il semplice limite che tale rischio possa impattare il conto economico o le altre componenti del conto economico complessivo (OCI).

Inoltre il principio consente di utilizzare come base per l’hedge accounting anche informazioni prodotte internamente all’azienda, senza più dover dimostrare di rispettare complessi criteri e metriche creati esclusivamente per esigenze contabili. I principali cambiamenti riguardano:

test di efficacia: viene abolita la soglia dell’80-125% e sostituita con un test oggettivo che verifica la relazione economica tra strumento coperto e strumento di copertura (ad esempio se vi è una perdita sul primo vi deve essere un utile sul secondo);

elementi coperti: non solo attività e passività finanziarie ma ogni elemento o gruppo di elementi purché il rischio sia separatamente individuabile e misurabile;

costo della copertura: il time value di un’opzione, i punti forward, lo spread su una valuta possono essere esclusi dall’hedge accounting e contabilizzati subito come costo della copertura e quindi tutte le oscillazioni di mark to market possono poi essere temporaneamente registrate nelle altre componenti del conto economico complessivo (OCI);

informativa: viene prevista una più ampia informazione descrittiva sui rischi coperti e sugli strumenti utilizzati, e viene superata l’attuale informativa basata sulla distinzione tra strumenti di cash flow hedge e di fair value hedge, terminologie contabili che spesso confondono gli investitori, che chiaramente sono più interessati ai rischi e a come essi sono coperti rispetto alle categorie contabili degli stessi strumenti.

Il nuovo standard si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018 ed è consentita l’applicazione anticipata.

 

ACEA ha intrapreso un’analisi per una valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS9. Sulla base delle risultanze emerse da tale lavoro ACEA non ha rilevato impatti attesi significativi dovuti all’adozione del nuovo principio.

   
IFRS 15 Ricavi da Contratti con i clienti
 

Il 29 maggio 2014 IASB e FASB hanno congiuntamente pubblicato – dopo un'attività di studio e consultazione durata oltre un decennio – le nuove disposizioni per la contabilizzazione dei ricavi. Il nuovo principio sostituirà, dal 2017, lo IAS 18 (Ricavi) e lo IAS 11 (Lavori su ordinazione).

I passaggi ritenuti fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi sono:

identificare il contratto, definito come un accordo (scritto o verbale) avente sostanza commerciale tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni con il cliente tutelabili giuridicamente;

identificare le obbligazioni (distintamente individuabili) contenute nel contratto;

determinare il prezzo della transazione, quale corrispettivo che l'impresa si attende di ricevere dal trasferimento dei beni o dall'erogazione dei servizi al cliente, in coerenza con le tecniche previste dal Principio e in funzione della eventuale presenza di componenti finanziarie;

allocare il prezzo a ciascuna "performance obligation";

rilevare il ricavo quando l'obbligazione è regolata, tenendo in considerazione il fatto che i servizi potrebbero essere resi non in uno specifico momento, ma anche nel corso di un periodo di tempo.

Il principio non dovrebbe apportare particolari difformità nella contabilizzazione delle operazioni considerate più comuni. Maggiori differenze nella tempistica della rilevazione e nella determinazione quantitativa dovrebbero essere rinvenibili nei contratti di servizi a medio-lungo termine e negli accordi contenenti più obbligazioni, su cui gli operatori avevano evidenziato le principali criticità dell'attuale disciplina. La disclosure sui ricavi dovrebbe essere migliorata per mezzo di una più ampia informativa qualitativa e quantitativa tale da consentire agli stakeholder di ottenere una chiara comprensione del contenuto e degli elementi rilevanti per la determinazione dei ricavi.

Lo standard si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.

 

Nel corso del mese di aprile 2016 lo IASB ha pubblicato alcuni chiarimenti che si sostanziano principalmente:

nell’identificare un obbligo delle prestazioni (la promessa di trasferire un bene o di un servizio ad un cliente) in un contratto;

nel determinare se una società è il committente (il fornitore di un bene o servizio) o un agente (responsabile per l'organizzazione del bene o del servizio da fornire); e

nel determinare se il ricavo derivante dal bene in concessione debba essere riconosciuto in un dato momento o lungo l’intera durata della concessione.

Oltre ai chiarimenti, le modifiche comprendono due rilievi supplementari per ridurre costi e complessità per un'azienda in sede di prima applicazione del nuovo standard.

Anche per i chiarimenti la prima applicazione avverrà a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.

 

ACEA ha intrapreso un’analisi per una valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS15. Sulla base delle risultanze emerse da tale lavoro ACEA non ha rilevato impatti attesi significativi dovuti all’adozione del nuovo principio.

     
IFRS 16 Leases
 

Emesso a gennaio 2016, sostituisce il precedente standard sul leasing, lo IAS 17 e le relative interpretazioni, individua i criteri per la rilevazione, la misurazione e la presentazione nonché l’informativa da fornire con riferimento ai contratti di leasing per entrambe le parti, il locatore e il locatario. L’IFRS 16 segna la fine della distinzione in termine di classificazione e trattamento contabile, tra leasing operativo (le cui informazioni sono fuori bilancio) e il leasing finanziario (che figura in bilancio). Il diritto di utilizzo del bene in leasing (cd "right of use") e l’impegno assunto emergeranno nei dati finanziari in bilancio (l’IFRS 16 si applicherà a tutte le transazioni che prevedono un right of use, indipendentemente dalla forma contrattuale, i.e. leasing, affitto o noleggio). La principale novità è rappresentata dall’introduzione del concetto di controllo all’interno della definizione. In particolare, per determinare se un contratto rappresenta o meno un leasing, l’IFRS 16 richiede di verificare se il locatario abbia o meno il diritto di controllare l’utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di tempo.

Non vi sarà la simmetria di contabilizzazione con i locatari: si continuerà ad avere un trattamento contabile distinto a seconda che si tratti di un contratto di leasing operativo o di un contratto di leasing finanziario (sulla base delle linee guida ad oggi esistenti). Sulla base di tale nuovo modello, il locatario deve rilevare:

a) nello Stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che abbiano una durata superiore ai 12 mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore; e

b) a Conto economico, gli ammortamenti delle attività relative ai leasing separatamente dagli interessi relativi alle connesse passività.

Dal lato del locatore, il nuovo principio dovrebbe avere un impatto minore sul bilancio (salvo che non si attuino cosiddetti ”sub – lease”) poiché l'accounting attuale non si modificherà, eccezion fatta per l’informativa finanziaria che dovrà essere quantitativamente e qualitativamente superiore alla precedente. Lo standard, che ha terminato il suo processo di endorsment ad ottobre 2017, si applica a partire dal 1° gennaio 2019 tuttavia ne è consentita un’applicazione anticipata qualora sia adottato anche l’IFRS 15 – Ricavi da contratti con clienti.

   

“Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions”

Il documento emesso a giugno 2016:

chiarisce che il fair value di una transazione con pagamento basato su azioni regolate per cassa alla data di valutazione (i.e. alla data di assegnazione, alla chiusura di ogni periodo contabile e alla data di regolazione) deve essere calcolato tenendo in considerazione le condizioni di mercato (ad es.: un target del prezzo delle azioni) e le condizioni diverse da quelle di maturazione, ignorando invece le condizioni di permanenza in servizio e le condizioni di conseguimento dei risultati diverse da quelle di mercato;

chiarisce che i pagamenti basati su azioni con la caratteristica di liquidazione al netto della ritenuta d’acconto dovrebbero essere classificati interamente come operazioni regolate con azioni (a patto che sarebbero state così classificate anche senza la caratteristica del pagamento al netto della ritenuta d’acconto);

fornisce delle previsioni sul trattamento contabile delle modifiche ai termini e alle condizioni che determinano il cambiamento di classificazione da pagamenti basati su azioni regolati per cassa a pagamenti basati su azioni regolati mediante l’emissione di azioni.

 

Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente. Il Gruppo non prevede impatti derivanti dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.

   
“IFRIC 22 - Foreign currency transactions and advance consideration”

L’interpretazione, emessa dallo IASB a dicembre 2016, fornisce chiarimenti ai fini della determinazione del tasso di cambio da utilizzare in sede di rilevazione iniziale di un’attività, costi o ricavi (o parte di essi), la data

dell’operazione è quella nella quale la società rileva l’eventuale attività (passività) non monetaria per effetto di anticipi versati (ricevuti). Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente.

   
Amendments to IAS 40 - Transfers of investment property”

Il documento, emesso a dicembre 2016, chiarisce che i trasferimenti a o da, investimenti immobiliari, devono essere giustificati da un cambio d’uso supportato da evidenze; il semplice cambio di intenzione non è sufficiente a supportare tale trasferimento. Le modifiche hanno ampliato gli esempi di cambiamento d’uso per includere le attività in costruzione e sviluppo e non solo il trasferimento di immobili completati. Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente.

   
“IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments”

L’interpretazione fornisce chiarimenti in tema di recognition e di measurment dello IAS 12 – Income Taxes in merito alla contabilizzazione del trattamento delle imposte sui redditi in ipotesi di incertezza normativa, puntando anche al miglioramento della trasparenza. L’IFRIC 23 non si applica alle tasse e alle imposte che non rientrano nello scope dello IAS 12 e sarà effettivo

a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 ma ne è ammessa l’applicazione anticipata.

     
MIGLIORAMENTI AGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (CICLO 2014-2016)
 

L’8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle”.

Il documento introduce modifiche ai seguenti principi:

 

IFRS 1 First – time Adoption of International Financial Reporting Standards: la modifica elimina l’esenzione limitata prevista per la transizione dei neo-utilizzatori ai principi IFRS 7, IAS 19 e IAS 10. Queste disposizioni di transizione erano disponibili per periodi di reporting passati e pertanto non risultano più applicabili.

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures: la modifica consente alle società di capitali, ai fondi comuni di investimento, ai trust unit e alle entità similari di scegliere di iscrivere i loro investimenti in società collegate o joint venture classificandoli come fair value through profit or loss (FVTPL). Il Consiglio ha chiarito che tali valutazioni dovrebbero essere fatte separatamente per ciascun socio o joint venture al momento dell’iscrizione iniziale.

Tali modifiche devono essere applicate retrospettivamente per i periodi annuali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. È consentita l'applicazione anticipata.

 

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MIGLIORAMENTI AGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (CICLO 2015-2017)

Il 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs: 2015-2017 Cycle”.

Il documento introduce modifiche ai seguenti principi:

 

IFRS 3 - Business Combinations: Lo IASB ha aggiunto il paragrafo 42A all'IFRS 3 per chiarire che quando un'entità ottiene il controllo di un'attività che è una joint operation, deve rideterminare il valore di tale attività, poiché tale transazione verrebbe considerata come un'aggregazione aziendale realizzata per fasi e pertanto da contabilizzare su tale base;

IFRS 11 - Joint Arrangements: Inoltre, il paragrafo B33CA è stato aggiunto all'IFRS 11 per chiarire che se una parte che partecipa ad una joint operation, ma non ha il controllo congiunto, e successivamente ottiene il controllo congiunto sulla joint operation (che costituisce un'attività così come definita nell'IFRS 3), non è tenuto a rideterminare il valore di tale attività.

IAS 12 - Income Taxes: Il presente emendamento chiarisce che gli effetti fiscali delle imposte sul reddito derivanti dalla distribuzione degli utili (cioè i dividendi), inclusi i pagamenti su strumenti finanziari classificati come patrimonio netto, devono essere rilevati quando viene rilevata una passività per il pagamento di un dividendo. Le conseguenze delle imposte sul reddito devono essere rilevate nel conto economico, nel conto economico complessivo o nel patrimonio netto in considerazione della natura delle transazioni o gli degli eventi passati che hanno generato gli utili distribuibili o come sono stati inizialmente rilevati

IAS 23 - Borrowing Costs: L'emendamento chiarisce che nel calcolare il tasso di capitalizzazione per i finanziamenti, un'entità dovrebbe escludere gli oneri finanziari applicabili ai prestiti effettuati specificamente per ottenere un bene, solo fino a quando l'attività non è pronta e disponibile per l'uso previsto o la vendita. Gli oneri finanziari relativi a prestiti specifici che rimangono in essere dopo che il relativo bene è pronto per l'uso previsto o per la vendita devono successivamente essere considerati come parte dei costi generali di indebitamento dell'entità.

Tali modifiche devono essere applicate retrospettivamente per i periodi annuali che iniziano il 1° gennaio 2019 o successivamente. È consentita l'applicazione anticipata.